Finalità dell’intervento
Finalità dell’intervento è quella di favorire la permanenza o
il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti. Al
tal fine, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro, prevede, per l’anno 2010, l’erogazione,
attraverso i Comuni di residenza, di un intervento di sostegno in
forma di buono di servizio (voucher) per le famiglie che svolgono
funzioni assistenziali nei confronti di anziani non
autosufficienti come di seguito specificato.
Beneficiari
Sono destinatari del voucher le famiglie che nel territorio
regionale mantengono la persona anziana non autosufficiente nel
proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di
supporto assistenziale gestiti direttamente. Il buono di servizio
è titolo per l’acquisto di prestazioni domiciliari presso
organismi ed enti no profit iscritti all’albo regionale delle
istituzioni socio-assistenziali, di cui all’articolo 26 della L.R.22/86,
nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio
assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.
Requisiti/modalità di presentazione delle domande |
1. La persona
anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza
dell’avviso pubblico;
b) essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per
i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il
beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari
di carta di soggiorno;
c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale
stato dovrà essere certificato dalle autorità competenti;
d) essere residente in un Comune della Regione Siciliana e di
usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o
presso altro domicilio privato.
2. Per accedere al voucher è necessario presentare una
certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2009, con un
valore massimo di € 7.000,00 dell’intero nucleo familiare in corso
di validità.
3. Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire
le decisioni che riguardano la propria
assistenza e la propria vita (all.1);
b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel
proprio nucleo e che siano residenti nel territorio regionale da
almeno un anno alla data di presentazione della domanda;(all.2)
c) il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela
della persona anziana purché sia residente nello stesso Comune del
beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale da
almeno un anno alla data di presentazione della domanda (all.3);
4. La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto
da questo Assessorato secondo le forme della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg.
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e la stessa deve essere presentata
presso il Comune di residenza del beneficiario.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
sia dell’anziano non autosufficiente, sia del familiare
richiedente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare in corso di
validità, rilasciato dagli Uffici abilitati. Per favorire la
correttezza dell’autocertificazione da presentarsi in materia, si
rammenta che i criteri per l’individuazione della composizione del
nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE sono stabiliti
dall’art. 1 del DPCM n. 242/01;
- certificazione, rilasciata dagli uffici competenti (ASP,
Ministero dell’Economia, INPS etc; ) dalla quale risulti che
l’anziano è stato dichiarato invalido al 100% o disabile grave;
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai
fini dell’ammissione al beneficio. Le istanze corredate della
relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso
l’Ufficio Comunale competente.
|