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REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E/O DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA.

CAPO 1

ART. 1
OGGETTO E FINALITA’

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona che, per qualsiasi causa, versino in condizioni di disagio economico attraverso l’impostazione di un "progetto personalizzato" che prevenga e/o rimuova le cause del disagio familiare o personale.

Il “Progetto personalizzato” di sostegno al nucleo familiare o alla persona singola deve prevedere interventi programmati, sia in natura sociale che prestazioni di natura economica, dopo un’attenta verifica ed analisi del bisogno riscontrato, al fine di promuovere l’autonomia del nucleo familiare o della persona singola.

ART. 2
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO


Hanno titolo agli interventi previsti nel presente regolamento i nuclei familiari e le singole persone che versano in condizioni di disagio e che risiedono effettivamente nel Comune di Buccheri da almeno un anno.

Tali interventi si estendono ai cittadini non residenti, residenti da meno di un anno e agli stranieri limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita di fatto dai coniugi, dagli ascendenti e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e dagli affiliati con loro conviventi.

Solo ai fini del presente regolamento, spetta al servizio sociale la valutazione e definizione dei componenti il nucleo familiare, a prescindere o meno dalla semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica dello stesso.

ART. 3
TEMPI DELL’INTERVENTO


L a durata dell’intervento in favore del nucleo familiare o della persona singola è quella prevista dal “ Progetto Personalizzato" e non può superare i dodici mesi continuativi, in relazione alle risorse economiche del Comune, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici ed assistenziali programmati e che devono essere compiutamente attuati.

ART. 4
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIALE


Ai fini della realizzazione delle finalità di reinserimento, il "Progetto Personalizzato" dovrà contenere interventi finalizzati a:
1) superare le ragioni socio-economiche che hanno provocato lo stato di bisogno;
2) aiutare i componenti del nucleo familiare ad acquisire una adeguata qualificazione professionale;
3) aiutarli a trovare una situazione lavorativa stabile;
4) favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico o comunque il conseguimento di un grado minimo di istruzione.

Il processo di aiuto richiederà l’elaborazione di un piano di intervento nel quale verranno
considerate, nel rispetto degli obiettivi prefissati, le risorse istituzionali, extra istituzionali, formali ed informali operanti a livello territoriale.
Nello specifico il Progetto Personalizzato potrà, pertanto, prevedere:
A) sostegno al reperimento e al pagamento iniziale di un appartamento in locazione;
B) organizzazione di servizi a domicilio, anche tramite operatori volontari o giovani in servizio civile;
C) inserimento in centri diurni di socializzazione o in qualsiasi altra attività socializzante presente sul territorio;

ART. 5
INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CHE HANNO COMPIUTO REATI CONTRO LA COLLETTIVITA’

( Legge 345/75 e successive modificazioni )

1)Assistenza ai detenuti sottoposti a misura cautelare ( in attesa di giudizio ).
La persona sottoposta a misura cautelare può fare domanda di assistenza al Servizio Sociale che, qualora ne individui la reale esigenza, può attivare i seguenti servizi:
- possibili convenzioni con il mondo del lavoro;
- partecipazione a corsi di formazione professionale pubblici o privati;
- fruizione di mensa sociale e accoglienza notturna ( qualora attivati );
- eventuali interventi di natura economica finalizzati al soddisfacimento di bisogni concreti, indifferibili e contingenti.
- Assistenza ai detenuti sottoposti a misura alternativa alla detenzione ( condanna passata in giudicato).
La persona che viene sottoposta, con provvedimento giudiziario, a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà, ecc. ) può
presentare istanza di assistenza ai servizi sociali.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà, , alla formulazione di un progetto personalizzato di attività lavorative socialmente utili, da svolgere presso il Comune di Buccheri. A tal fine verranno applicate le modalità previste per la concessione dell’assistenza economica per servizio civico.

ART.6
REQUISITI PER L’ACCESSO E PRIORITA’


Condizione necessaria per la fruizione dell’assistenza economica non può essere esclusivamente una situazione di disoccupazione o di mancanza di lavoro, ma un insieme di circostanze, come la presenza di minori, condizione di salute ecc…,che ne rendono indispensabile l’erogazione.
Alla formazione del reddito dell’utente interessato all’accesso del servizio concorre ogni forma di reddito, compresa l’eventuale commerciabilità dei beni immobili, con esclusione della casa di abitazione, limitatamente a quanto necessario per assicurare una esistenza dignitosa.
Le risorse finanziarie destinate all’assistenza economica sono utilizzate prioritariamente per la corresponsione del “minimo vitale”, quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti e periodicamente rivalutata, in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.
Massima priorità nell’erogazione di qualsiasi forma di assistenza, previa valutazione della condizione economica del nucleo familiare, verrà riservata agli orfani, ai nuclei familiari in presenza di minori riconosciuti da uno dei genitori, a nuclei in cui si riscontrino fra i componenti gravi patologie , alle famiglie dei detenuti.
La presenza di minori soggetti all’obbligo scolastico ma non frequentanti implica l’esclusione totale dal beneficio in parola.
Tutti i provvedimenti di concessione di assistenza economica devono essere adeguatamente motivati in relazione all’accertamento, da parte del servizio sociale, delle condizioni di disagio che danno luogo all’erogazione del beneficio.

ART. 7
FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA


All’interno del “Progetto Personalizzato” può essere prevista una serie di interventi economici finalizzati al soddisfacimento di un reale e concreto bisogno del nucleo familiare o della
persona singola ed al raggiungimento di un livello di autosufficienza economica.
Sono previsti tre tipi di interventi di natura economica:
1) L’assistenza economica con servizio civico;
2) Il sussidio;
3) Il vantaggio economico.

ART. 8
L’ASSISTENZA ECONOMICA CON SERVIZIO CIVICO


L’assistenza economica con servizio civico viene erogata ai cittadini in stato di indigenza, ma idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Essa può essere concessa in denaro e/o in natura secondo le modalità del presente regolamento.
Scopo fondamentale di tale assistenza è quello di disincentivare la pigrizia lavorativa e di responsabilizzare l’assistito che spesso, anche giovanissimo, tende ad appiattirsi nell’abitudine del “ sussidio “. Pertanto, l’assistenza economica con servizio civico, anziché essere a fondo perduto, postula la prestazione di un’attività di pubblica utilità da parte del beneficiario, finalizzata a prevenire forme pericolose di un emarginazione sociale e al reinserimento di soggetti portatori di disagio.
Tutte le istanze di assistenza economica saranno vagliate dal servizio sociale ed istruite circa la possibilità di essere ammesse prioritariamente al servizio civico.

ART. 9
IL SUSSIDIO


Il sussidio è un intervento economico atto ad alleviare il temporaneo stato di indigenza della persona e/o della famiglia.

Sono previsti tre tipi di sussidio:

A) Sussidio ordinario (Assistenza continuativa) in casi di particolare rilevanza e qualora le risorse finanziarie del Comune lo consentano;
B) Sussidio temporaneo ( Assistenza temporanea ) ;
C) Sussidio straordinario ( Assistenza straordinaria).

Per sussidio ordinario (Assist. continuativa) si intende l'erogazione di un contributo mensile, che viene stabilito di volta in volta, in base ai bisogni da soddisfare e per la durata prevista dalle normative vigenti in materia.

Per sussidio temporaneo (Ass. temporanea) si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.
Per sussidio straordinario ( ass. straordinaria ) si intende l’erogazione di un contributo “UNA TANTUM “ finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e comunque non configurabile dalla precedente casistica.
L’assistenza economica straordinaria è concessa a richiesta dell’interessato e/o su proposta dell’Ufficio di Servizio Sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.
Per i casi urgenti e comprovati, su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali, la G.M., può disporre, l’erogazione di sussidi straordinari necessari a superare i momenti di difficoltà .


ART. 10
IL VANTAGGIO ECONOMICO


Il vantaggio economico è la fruizione da parte del beneficiario di un bene o di un servizio del Comune, senza alcun corrispettivo, ( servizi di trasporto, mensa, ecc… qualora attivati ). Tale servizio è esteso anche ai minori presenti all’interno del nucleo familiare indigente, frequentanti la scuola dell’obbligo.

ART. 11
ASSISTENZA TRAMITE BENI IN NATURA


1)DEFINIZIONE
L’assistenza tramite beni in natura è una delle particolari e primarie modalità per la fruizione del servizio di assistenza economica.
Essa consiste nella facoltà concessa all’utente di fruire, entro precisi limiti, previa ammissione al servizio e sotto il controllo del servizio sociale, di beni in natura, in via indiretta , tramite il Servizio Sociale del Comune.
E’ compreso tra i beni in natura ogni prodotto atto a soddisfare i bisogni primari dell’utente (alimentazione, vestiario, farmaci costosi e non mutuabili, ecc…).

ART.12
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA CON SERVIZIO CIVICO


1) Sono destinatari dell’intervento i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, e comunque tutti coloro i quali risultino assistibili ai sensi delle normative vigenti , privi di occupazione ed abili al lavoro.
Per ogni nucleo familiare, potrà fruire del servizio in oggetto soltanto un componente.
2) I soggetti interessati dovranno presentare regolare istanza ( autocertificazione ), su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, contenente informazioni sulla situazione anagrafica, occupazionale, reddituale e frequenza scolastica dei minori. Inoltre la stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
A) Ricevuta eventuale canone di locazione;
B) Certificazioni mediche attestanti lo stato di salute fisica del richiedente o dei componenti del nucleo familiare;
C) Certificato di detenzione o equipollente nel caso di presenza, tra i componenti il nucleo familiare, di persone detenute;
D) Ogni altro documento utile all’identificazione e determinazione del bisogno del nucleo familiare o della singola persona.
3) L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare i richiedenti nell’ambito dei seguenti servizi di utilità collettiva:
A) Pulizia, custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
B) Interventi in materia di protezione civile;
C) Prestazioni di servizi nel settore sociale, culturale, sportivo e turistico;
D) Salvaguardia e cura dell’ambiente, del territorio e beni culturali;
E) Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
F) Servizio di aiuto e di accompagnamento ai disabili nelle scuole e/o al proprio domicilio;
G) Supporto a tutti i servizi di competenza erogati dal Comune.
4) Per ciascuno dei richiedenti ammessi , l’Amministrazione, su proposta del servizio sociale, dovrà approvare un apposito progetto singolo o collettivo, dal quale si dovrà evincere:
A) L’area di intervento dell’attività lavorativa di utilità sociale individuata;
B) La denominazione e la descrizione del progetto;
C) Le finalità socio-assistenziali da perseguire;
D) La tipologia ed il numero dei soggetti interessati;
E) La durata del progetto;
F) L’entità dell’assistenza economica mensile.
5) L’ufficio Servizi Sociali unitamente agli uffici competenti predispone gli atti per la stipula dei contratti d’opera.
6) L’ufficio Servizi Sociali curerà mensilmente la verifica e il controllo delle prestazioni in collaborazione con gli altri uffici comunali interessati all’area di intervento.
Ciascun soggetto potrà essere utilizzato nell’arco di un anno solare per un periodo variabile, in relazione alle esigenze specifiche del caso e comunque tenendo conto delle risorse economiche del Comune.
7) Le attività lavorative previste nel presente articolo non costituiscono rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato, ma esclusivamente prestazioni d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del Cod. Civ. , avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione.
8) L’Amministrazione provvederà, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d’opera , sia per la responsabilità civile verso terzi.
9) L’Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, su proposta dei servizi sociali, potrà sospendere o revocare l’erogazione dei benefici economici mensili per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l’ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato e non giustificato inadempimento di quest’ultimo.
La sospensione o la cessazione del servizio decorrerà dal primo giorno successivo alla notifica delle stesse.
I cittadini avviati al servizio possono per qualsiasi motivo rinunciare alla prestazione d’opera, previa comunicazione scritta all’Uff. Servizi Sociali. La cessazione del servizio decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione.
Il rifiuto ad essere impiegati, la cessazione del servizio immotivata o ingiustificata da parte dei soggetti interessati o la revoca dell’Amministrazione, determineranno la decadenza dal beneficio e la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e l’impossibilità di accedere a tali trattamenti per l’anno in corso.
Per l’attività lavorativa prestata verrà corrisposta l’indennità mensile prevista dalle normative vigenti, sulla base delle effettive presenze giornaliere con provvedimento del Capo Area AA.GG.

ART.13
DOCUMENTAZIONE E REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA, TEMPORANEA, STRAORDINARIA.


1) I soggetti interessati dovranno presentare regolare istanza ( autocertificazione ) su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali contenente informazioni sulla situazione anagrafica, occupazionale, reddituale e frequenza scolastica dei minori. Inoltre, la stessa dovrà essere corredata della documentazione necessaria.
2) Non possono presentare istanza i cittadini che non abbiano residenza effettiva nel Comune di Buccheri da almeno un anno. Fanno eccezione norme speciali previste in favore di cittadini stranieri ed extra-comunitari.
3) Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l’erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti, anche parziale, per avere diritto al sussidio.
L’Amministrazione Comunale, tramite i suoi uffici di competenza, può disporre delle verifiche o controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ed adottare i provvedimenti di conseguenza.
4) L’istanza, acquisita agli atti del Comune, viene trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali che è tenuto ad istruirla, assumendo tutte le informazioni e relazioni a mezzo dell' Assistente Sociale, entro gg. 60.
5) Il Servizio Sociale, espletato ogni accertamento sul caso sottoposto ad esame, ritrasmetterà l’istanza con parere e proposta all’organo competente per il provvedimento definitivo.
6) Questo, esaminate le istanze ed i pareri espressi dall’Ufficio servizi Sociali, concederà o negherà il beneficio con apposito atto formale.
7) Ove l’Organo competente avesse fondato motivo di ritenere che il parere del Servizio Sociale fosse contrastante con la diversa realtà del soggetto interessato, potrà richiedere il riesame della pratica sulla scorta degli elementi che saranno resi in forma scritta.

ART.14
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO


1) ARTICOLAZIONE
Il servizio di assistenza economica è articolato in diversi momenti ed aspetti: accertamento, valutazione, proposta ed attuazione dal punto di vista dell’azione amministrativa.
2) FUNZIONI E COMPETENZE
Spettano all’Assistente Sociale le funzioni accertative, valutative e propositive. Queste ultime dovranno avere come obiettivo primario la programmazione e gli interventi di natura sociale con gli altri Enti e servizi presenti sul territorio. All’unità amministrativa spettano le funzioni attuative. I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell’assistenza economica sono formulati dall’Ufficio Servizi Sociali.
3) COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE
Al fine di stabilire il “ fabbisogno assistenziale “ degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica dovranno procedere all’accertamento del livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.
Pertanto, dovranno fare una analisi della condizione familiare, evidenziando ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, ed accertando altri interventi assistenziali.
4) ACCERTAMENTI
Allo scopo di accertare il livello di reddito dei richiedenti il Servizio Sociale potrà avvalersi della collaborazione dei VV. UU. o delle altre forze dell’ordine per accertamenti preliminari, verifiche e controlli occasionali o periodici sulla sussistenza delle motivazioni per l’ammissione all’assistenza economica.
Sono ammessi altresì accertamenti induttivi che si estendono pertanto alla verifica del tenore di vita degli interessi. Tali accertamenti e controlli preliminari e successivi, più approfonditi, sono indispensabili in particolare per i richiedenti appartenenti a quelle categorie professionali il cui reddito è di difficile accertabilità.
5) MODILITA’ DI EROGAZIONE
L’ufficio può promuovere l’erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l’assistenza in denaro più adeguata alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto e tenendo, altresì, conto che va in ogni caso privilegiata in modo prioritario l’assistenza tramite beni in natura o l’ammissione ai servizi limitando, il più possibile, le erogazioni di denaro. L’assistenza deve essere finalizzata al conseguimento dell’autonomia del nucleo o della singola persona assistita.
6) NORME PRECAUZIONALI
Particolare attenzione per la salvaguardia del buon fine dell’intervento dovrà essere prestata alle istanze di soggetti notoriamente dediti a delinquenza abituale, di soggetti tossico-dipendenti e delle loro famiglie e delle altre categorie “ a rischio” ( alcolisti, soggetti con problemi mentali , ecc….). In tali casi, pertanto, di norma, si procederà all’erogazione di assistenza economica tramite beni in natura.
7) VIGILANZA
L’Ufficio Servizi Sociali vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell’assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all’atto dell’ammissione. Alla fine di ogni anno, il servizio sociale renderà un rapporto complessivo sulla condizione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

8) ISTRUTTORIA
L’istruttoria della domanda compete all’Ufficio Servizi Sociali e verrà eseguita in stretto ordine di protocollo. In caso di gravi condizioni riscontrate nel nucleo dell’istante, da parte dell’Assistente Sociale, detto ordine potrà non essere rispettato.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITA’ -


Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi delle normative vigenti in materia, e dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
Il Regolamento è a disposizione del pubblico presso la Segreteria Comunale e l’ufficio Servizi Sociali per la consultazione da parte dei cittadini.

 

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI BUCCHERI 

_l_  sottoscritt______________________
nat_ a_____________________________

il___/___/_____, residente in Buccheri,
Via _____________________ n° ___
Tel. _____________

C.F.____________________________________,

 trovandomi in condizioni di disagio economico

CHIEDO

Di essere ammesso/a al Servizio di Assistenza Economica.
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace

DICHIARO
- di essere nat…. il……………………a……………………………………………
( …….. );
- di essere residente nel Comune di Buccheri da almeno un anno :  ڤ si        ڤ  no

Via /Piazza……………………………………………. N°…………..; 

- di essere:  ڤ  celibe;  ڤ  nubile;  ڤ  coniugato/a;  ڤ 
vedovo/a;  ڤ  separato/a;   ڤ  divorziato/a;  ڤ  convivente;
-
che la mia famiglia è di fatto composta da me e da: 

COGNOME E NOME            LUOGO DI NASCITA             DATA

…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 .. ……………………..          …………….
…………………………                 ………………………..           .……………
…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 ………………………..           .……………
…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 ………………………..           …………….
…………………………                 ………………………..           ……………. 

- di avanzare la propria richiesta per i seguenti motivi:         

………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………….............................

■ di essere in stato di disoccupazione dal……………………………………………………………..

-di abitare in alloggio………………………………….
per €………………….mensili,
ed ho………  mensilità arretrate da pagare;
- che mio/miei figlio/i in età scolare frequentano la scuola dell’obbligo:
 ٱ si,  ٱ no;
- ho/non ho bambini ricoverati in Istituto :
  ٱ  semiconvitto n. ………..… ٱ  convitto n. …….
- di possedere la seguente qualifica professionale……………………………… 
...........................................
- che dei suddetti componenti esercitano attività lavorativa:

……………………………………. tipo attiv. ……………
reddito mensile € …………………

……………………………………. tipo attiv……………...
reddito mensile € ………………… 

- che dei suddetti componenti sono titolari di pensione:

…………………………………… tipo e N. ………………
reddito mensile €………………….

…………………………………… tipo e N. ……………….
reddito mensile €………………… 

- che la mia famiglia fruisce dei seguenti redditi patrimoniali:

TIPO …………………………………………………………
REDDITO ANNUO  € …………...

TIPO………………………………………………………….
REDDITO ANNUO
[i]  € …………… 

- che nell’anno precedente la famiglia ha percepito
€……………………

da……………………………………………………………………

- che nell’anno in corso la famiglia ha percepito  €……………………………………………………                         

 da …………………………………………………. 

- che le condizioni di salute dei membri della famiglia sono le seguenti:  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………

si allega certificazione medica : ٱ  si   ٱ  no;
- di non/ricevere aiuto da …………………………………………………………………… 

- che vi sono/ non vi sono tenuti agli alimenti in condizioni economiche tali da rientrare tra gli obbligati all’assistenza nei confronti del mio nucleo familiare.

Si allega certificazione  I.S.E.E.

Mi impegno, in caso di accoglimento della presente, a segnalare entro trenta giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare e/o, dei redditi sopracitati e di quanto dichiarato nella presente. 

BUCCHERI, ………………

                                                                       IL DICHIARANTE
                                                                                                          ………………………………………… 
 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI PUBBLICA

UTILITA’ ECONOMICAMENTE ASSISTITI

VISTA la delibera del……………………………….avente per oggetto: Approvazione Regolamento Comunale degli interventi per la prevenzione del disagio e/o di sostegno al nucleo familiare e alla singola persona; 

VISTA la                  n° ……… del………………… con la quale si ammette  all’Assistenza Economica con servizio civico il/la Signor/ra…………………………………………………; 

VISTO il progetto per l’utilizzo degli assistiti nel servizio civico redatto dall’U.T.C. e trasmesso con nota…………

Si conviene quanto segue: 

ART. 1

Il  Comune  di  Buccheri, nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  Solidarietà Sociale Dott. …………………………………, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui alla delibera di C.C. n°.

AFFIDA 

al/alla Sig./ra ……………………………………nato a …………………..il……………….

e residente in ………………………….. in via………………………………. N°………….

C.F…………………………………………………

L’incarico di addetto di prestazioni manuali nei sotto elencati servizi:

A)    Pulizia, custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche

B)     Salvaguardia e cura dell’ambiente, del territorio e dei beni culturali;

C)    Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

D)    Supporto a tutti i servizi di competenza erogati dal Comune.

 

L’incarico è conforme a quanto previsto dal regolamento per la disciplina del servizio di assistenza economica per lavori di pubblica utilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

Il/la Sig./ra…………………………………….con la firma del presente disciplinare dichiara sotto la propria responsabilità di essere abile al lavoro per il quale verrà impiegato. 

Il lavoratore elegge il proprio domicilio presso la propria abitazione in Via………………………….

 ART. 2 

            Il lavoratore si impegna a prestare la propria opera con responsabilità e dedizione a secondo i principi generali di sviluppo e di servizio del Comune di Buccheri 

ART. 3 

            L’incarico avrà la durata di ………. mesi a decorrere dal ………….successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico.

            Giorni e orario di lavoro saranno stabiliti dagli uffici comunali competenti secondo le esigenze che di volta in volta si manifesteranno nel settore di intervento e nei limiti di quanto disciplinato dalla normativa di riferimento. 

ART. 4 

Per l’attività lavorativa prestata , analogamente a quanto previsto per i LL.S.UU. sarà corrisposta un’assistenza mensile equivalente a € ………………… mensili ( € …………. Per ora per 100 ore mensili al massimo e col tetto di quattro ore giornaliere ). Essa sarà erogata in natura e/o in denaro così come previsto dal p.5  art. 16 del Regolamento. L’assistenza sarà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, su presentazione di regolare ricevuta e documentazione dell’attività svolta da parte dell’ufficio competente. 

            Saranno a carico del Comune gli oneri relativi all’assicurazione del lavoratore impiegato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 

            L’eventuale riduzione delle prestazioni e la cattiva esecuzione delle stesse sarà causa della diminuzione proporzionale del compenso di che trattasi. 

ART. 6 

L’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta dei Servizi Sociali, potrà sospendere o revocare l’erogazione dei benefici economici mensili previsti per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l’ammissione del soggetto assistito, o a seguito di comprovato e non giustificato adempimento di quest’ultimo.

            Il lavoratore può per qualsiasi motivo rinunciare alla prestazione d’opera previa comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Servizi Sociali. La cessazione del servizio decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione. 

            Il rifiuto ad essere impiegati, la cessazione del servizio immotivato od ingiustificato o la revoca, determineranno la decadenza del beneficio in parola e la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati o l’impossibilità ad accedere a tali trattamenti per l’anno in corso. 

            La sospensione o il recesso della convenzione comportano la perdita a qualsiasi compenso, in misura proporzionata alla ridotta prestazione. 

ART. 7 

L’inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione potrà essere causa di risoluzione della stessa. 

ART.8 

            Fra il lavoratore come sopra convenzionato ed incaricato e l’A.C. non viene a formarsi alcun rapporto di lavoro, essendo la prestazione fornita dall’assistito una modalità di erogazione dell’assistenza economica.

 

Per accettazione

       IL LAVORATORE

       …………………………….

  

                                                Per l’Amministrazione Comunale

                                                .………………………………………………

 

  

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