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REGOLAMENTO SUI
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

 REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
(art 40 c. 4 bis L.r. 6.4. 1996 n° 16) Approvato con delibera CC n.6 del 29/03/2007
Art. 1
Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:
- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.

Art. 2
Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.
Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura , dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 3
E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere trasportate prontamente nelle aie di pertinenza.

Art. 4
Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
- i singoli cumuli di frumento, dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate,
dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10,00 dalle macchine e dai cumuli di
frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici, dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10, per ogni trattore uno di almeno litri 8;
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "vietato Fumare"'e innescare fiamme libere";
oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di larghezza non inferiore a m. 10,00.

Art. 6
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

Art. 7
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di m. 200,00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a m. 10.00.

Art. 8
Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, noccioleti, vigneti, agrumeti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.
E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art. 9
Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il
numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "1515" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di protezione civile, etc.).

Art. 10
Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Art. 11
I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

Art. 12
Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innesco di incendio (artt. 423. 423 bis e 449 dal C.P.) e amministrativamente, con irrogazione della sanzione amministrativa compresa Ira 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n° 1611996 e s.m.e i.).

  

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