REGOLAMENTO FUOCHI
CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
(art 40 c. 4 bis L.r. 6.4. 1996 n° 16)
Approvato con delibera CC n.6 del
29/03/2007
Art. 1
Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre,
salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza
sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni
cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:
- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici
etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa
generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco
incendio.
Art. 2
Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e
provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno
provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni
anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade
pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si
protendono sul ciglio stradale.
Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura , dovranno
essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e
depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della
proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento
dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o
dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al
presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori
previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio
dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti
obbligati.
Art. 3
E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle
messi, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più
vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate,
dovranno essere trasportate prontamente nelle aie di pertinenza.
Art. 4
Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
- i singoli cumuli di frumento, dovranno essere distanziati tra
loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di
schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori
delle attrezzature impiegate,
dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10,00 dalle
macchine e dai cumuli di
frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature,
trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore
spento;
- sulle macchine trebbiatrici, dovrà essere installato un
estintore a polvere di almeno litri 10, per ogni trattore uno di
almeno litri 8;
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle
macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale
combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia,
cartelli con la dicitura "vietato Fumare"'e innescare fiamme
libere";
oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno
adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo
Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché
dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine
di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio. Nelle
giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la
vigilanza dovrà essere intensificata.
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di
qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno
lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto,
completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di
larghezza non inferiore a m. 10,00.
Art. 6
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti
presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in
prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità lotti
interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati
per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m.
10,00.
Art. 7
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi
successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno
essere predisposte, a distanza di m. 200,00 con direzione
ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di
vegetazione di larghezza pari a m. 10.00.
Art. 8
Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo
uliveti, noccioleti, vigneti, agrumeti, etc. è possibile
procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore
della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso
formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel
periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre
al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E'
fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di
assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci
residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio
di riaccensione sia scongiurato.
E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16
luglio al 14 settembre.
Art. 9
Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che
possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è
obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale
mediante il
numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante numero
verde "1515" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco,
ufficio comunale di protezione civile, etc.).
Art. 10
Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o
comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette
e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
Art. 11
I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno
e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco,
adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire
eventuali incendi.
Art. 12
Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite,
penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca
l'innesco di incendio (artt. 423. 423 bis e 449 dal C.P.) e
amministrativamente, con irrogazione della sanzione
amministrativa compresa Ira 258,00 per ogni ettaro o frazione di
ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n°
1611996 e s.m.e i.). |