Art.1
Definizione del Servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è costituito da un
complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate
al domicilio di anziani ed in genere di nuclei familiari
comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.
Art. 2
Finalità
Il Servizio d'Assistenza Domiciliare Anziani persegue le
seguenti finalità:
- consentire la permanenza nel normale ambiente di vita,
riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali ai
casi in cui non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e
sociale;
- favorire l'integrazione ed il collegamento fra i Servizi
Sociali, Sanitari e del volontariato al fine di fornire una
risposta adeguata ai bisogni della persona;
- prevenire o rimuovere stati di solitudine ed emarginazione
favorendo l'integrazione con il contesto socio - familiare;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora
sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei
suoi componenti;
Art. 3
Destinatari del servizio
Possono usufruire del Servizio d'Assistenza Domiciliare i
cittadini residenti nel territorio comunale, gli stranieri,
immigrati o apolidi, temporaneamente residenti, purché
regolarizzati in base alle vigenti disposizioni di legge che si
trovano in situazioni di difficoltà e in stato di bisogno.
- anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non
autosufficienti, che vivono da soli o in coppia, in situazioni
di isolamento, con difficoltà rispetto ad una corretta gestione
della casa, che manifestano problemi nel mantenere i rapporti
con il mondo esterno;
- soggetti che, stanti le condizioni di cui sopra, non
dispongono di una rete familiare in grado di garantire un
assistenza adeguata;
- soggetti adulti non autosufficienti a causa di patologie
equiparabili a quelle geriatriche o a causa di patologie
diverse.
Art. 4
Tipologia e carattere delle prestazioni
Le prestazioni d'Assistenza Domiciliare consistono in:
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, limitatamente a
quei vani e servizi utilizzati dall'utente, con esclusione di
quelli comuni agli altri conviventi;
- riordino e cambio della biancheria;
- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario
dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia;
- aiuto nella preparazione o fornitura dei pasti a domicilio ad
esclusivo beneficio dell'assistito ed eventuale pulizia delle
stoviglie;
- assistenza nel disbrigo di pratiche varie, per l'acquisto di
generi alimentari, di capi di vestiario e d'ogni altro bene;
- sostegno e stimolo psicologico in situazioni di solitudine e
d'isolamento per il mantenimento dei rapporti e delle relazioni
familiari, amicali e di vicinato;
- igiene, parziale o intera, e cura della persona ( es. aiuto
per alzarsi dal letto, bagno, pulizia personale, vestizione,
nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti);
- servizio di trasporto ed accompagnamento per visite mediche,
prelievi, controlli per cure anche ai centri ambulatoriali, per
favorire la partecipazione ad opportunità di socializzazione o
per soddisfare altre necessità quando l'utente non sia in grado
di recarvisi da solo o non vi siano altre risorse familiari.
Le prestazioni del Servizio d'Assistenza Domiciliare sono
caratterizzate dalla temporaneità complementarità e specificità
secondo il programma individualizzato che sarà predisposto.
Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura
in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non sono in grado di
soddisfare autonomamente i bisogni relativi.
L'esercizio delle prestazioni del Servizio tende, infatti, non
alla sostituzione ma alla valorizzazione delle capacità
potenziali residue della persona e del suo nucleo.
Art. 5
Organizzazione del Servizio
Il Servizio viene erogato secondo quanto previsto dallo schema
di convenzione per l'affidamento del servizio.
Per situazioni che presentino esigenze particolari e in casi del
tutto eccezionali su proposta e documentata relazione
dell'assistente sociale, controfirmata dal dirigente
responsabile, il Servizio potrà essere garantito anche in orario
pomeridiano.
Art. 6
Personale addetto al Servizio
Il personale dipendente da Cooperative Sociali impegnato nel
servizio a seguito di convenzioni deve essere in possesso delle
necessarie professionalità, verificate dall'Ufficio Servizi
Sociali, secondo quanto previsto dalle norme regionali in
materia ed è costituito da:
- Assistente Sociale, con funzioni di coordinamento;
- Assistenti Domiciliari ed operatori in possesso di qualifica
equipollente;
- Personale ausiliario.
Detto personale può essere integrato da " obiettori di
coscienza", " volontari", " addetti al servizio civile", a
supporto dei servizi resi dagli operatori domiciliari.
In particolare l'Assistente Sociale, informando periodicamente
il Responsabile dei Servizi Sociali:
- supervisiona e coordina gli interventi degli assistenti
domiciliari;
- indice riunioni periodiche del personale per l'analisi, la
verifica e la valutazione degli interventi attuati e da attuare;
- accerta il regolare svolgimento del Servizio, aggiorna le
cartelle, tiene la documentazione relativa;
- tiene i rapporti con i Servizi Sanitari ed Assistenziali,
sollecitandone eventualmente gli interventi in azioni
complementari al Servizio Domiciliare.
L'assistente domiciliare attua tutte le prestazioni domestiche
previste nel precedente art.4, nel quadro degli obiettivi
stabiliti nel piano d'intervento, al fine di favorire
l'autonomia dell'utente nel proprio ambiente di vita, ridurne i
rischi d'isolamento e d'emarginazione e migliorarne la qualità
della vita.
Art. 7
Accesso al Servizio
Per accedere alle prestazioni del Servizio d'Assistenza
Domiciliare, è necessario inoltrare apposita domanda all'Ufficio
dei Servizi Sociali del Comune da parte dell'interessato o dei
familiari o del medico di base o dello stesso Ufficio dei
Servizi Sociali o di parrocchie o enti o associazioni operanti
nel sociale.
La domanda d'ammissione, sottoscritta dall'interessato e
compilata su apposito modulo, dovrà essere corredata dalle
informazioni atte a comprovare la situazione economica del
nucleo familiare e da certificazione medica attestante lo stato
di salute del richiedente.
Art. 8
Istruttoria
Le istanze vengono istruite e valutate entro il termine massimo
di giorni trenta dalla data di presentazione.
Detto termine viene sospeso ove la documentazione allegata sia
carente per inerzia del richiedente.
L'istruttoria della domanda è svolta dall'Assistente Sociale con
le seguenti modalità:
- esame preliminare della documentazione prodotta;
- visita domiciliare, per la verifica della sussistenza dello
stato di bisogno e l'individuazione delle modalità d'intervento
(modi, tempi e tipologia delle prestazioni) da concordare con
l'utente, gli eventuali familiari e/o altre figure di
riferimento;
- predisposizione del progetto d'intervento individualizzato (
non superiore a mesi sei ed eventualmente riproponibile se
permane la situazione di bisogno) con il coinvolgimento della
famiglia, della rete parentale e del vicinato;
- compilazione della scheda individuale da cui si rilevi la
situazione globale dell'interessato, sotto il profilo sanitario,
familiare, ambientale, sociale, psicologico, assistenziale e
reddituale e attribuzione del punteggio, come indicato al
successivo art.9, ai fini dell'inserimento nella graduatoria.
Il responsabile dei Servizi Sociali potrà avvalersi della
collaborazione della Polizia Municipale, dell'Ufficio Anagrafe e
delle ulteriori professionalità presenti nel Comune per quanto
concerne gli accertamenti anagrafici e la verifica delle
situazioni reddituali.
L'istruttoria si conclude con l'inserimento del richiedente
nella graduatoria in base al punteggio attribuito o col rigetto
dell'istanza. L'esito viene comunicato al richiedente al termine
dell'istruttoria.
Art. 9
Parametri per l'attribuzione del punteggio
Gli elementi che vengono presi in considerazione per
l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:
A - Stato di salute dell'anziano ( malattia o invalidità che
comporta la riduzione, temporanea o permanente,
dell'autosufficienza);
B - Situazione familiare e ambientale ( assenza o carenza di
familiari che determinano stati di solitudine ed isolamento);
C - Situazione economica del nucleo familiare;
D - Situazione di particolare disagio sociale o familiare che
determina stati particolari di bisogno o necessità.
A - STATO DI SALUTE
Per effettuare questa valutazione vengono considerate le
condizioni generali, mentali e motorie del soggetto sulla scorta
della documentazione sanitaria esistente ( certificazioni del
medico di base, lettere di dimissioni dell'ospedale, verbale
d'invalidità, ecc.).
A.1 Anziano solo autosufficiente Punti 2
A.2 Anziano solo parzialmente autosufficiente Punti 6
A.3 Anziano solo totalmente non autosufficiente Punti 7
A.4 Coppia d'anziani entrambi autosufficienti Punti 1
A.5 Coppia d'anziani entrambi parzialmente autosufficienti Punti
4
A.6 Coppia d'anziani di cui uno parzialmente autosufficiente
Punti 3
A.7 Coppia d'anziani di cui uno totalmente non autosufficiente
Punti 5
A.8 Coppia di anziani di cui uno totalmente e uno parzialmente
autosufficiente Punti 7
B - SITUAZIONE FAMILIARE
B.1 Presenza di figli o altri familiari nella stessa abitazione
o in abitazione attigua Punti 0
B.2 Presenza di figli o altri familiari residenti nel Comune
Punti 1
B.3 Presenza di figli o altri familiari non residenti nel Comune
Punti 2
B.4 Assenza di figli o altri familiari Punti 4
Per altri familiari s'intendono gli obblighi per legge previsti
dall'Art. 433 del Codice Civile
C - SITUAZIONE ECONOMICA
C.1 ISE inferiore o uguale al minimo vitale Punti 3
C.2 ISE fino al 30% superiore al minimo vitale Punti 2
C.3 ISE fino al 50% superiore al minimo vitale Punti 1
C.4 ISE eccedente il punto C.3 Punti 0
D - SITUAZIONI PARTICOLARI
D.1 Situazioni particolari Punti da 1 a 3
Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del
Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare
gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio
viene motivata dall'Assistente Sociale nella sua documentazione.
Art. 10
Formazione della graduatoria
Terminata l'istruttoria, il richiedente viene inserito nella
graduatoria secondo l'ordine progressivo determinato dal
punteggio conseguito.
A parità di punteggio, nel caso pervengano contemporaneamente
domande da parte dei vari utenti e non vi siano risorse
sufficienti, si darà priorità all'inserimento in Assistenza
Domiciliare dei casi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria e
la precedenza verrà stabilita in base a :
- soggetti con stato d'autosufficienza psicofisica più
compromessa, casi d'invalidità civile dichiarata al 100 %,
pazienti privi d'adeguata rete parentale.
- soggetti che vivono da soli ( anche coniugi);
A parità di condizioni, viene privilegiato il richiedente in
condizioni economiche meno abbienti e da ultimo secondo l'ordine
d'arrivo delle richieste.
Il Servizio d'Assistenza Domiciliare viene erogato agli utenti
secondo la disponibilità della graduatoria che deve essere
flessibile ed in continuo aggiornamento.
La graduatoria così formulata viene utilizzata anche quale
ordine per nuove ammissioni ogni qualvolta si rendano
disponibili ore di servizio.
Art. 11
Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio
Accedono al Servizio di Assistenza Domiciliare, tutti gli
anziani aventi diritto, previo pagamento di una quota mensile
pro-capite, prevista dalle normative vigenti in materia, non
trascurando però la realtà locale, alquanto diversa, sotto certi
aspetti, dai grossi agglomerati urbani, trattandosi di un Comune
di piccole dimensioni .
Art. 12
Attivazione degli interventi
L'attivazione delle prestazioni avverrà nel rispetto della
graduatoria formulata a seguito di istruttoria delle richieste
di ammissione al Servizio e compatibilmente con la disponibilità
di risorse economiche, strumentali e professionali.
L'erogazione delle prestazioni deve essere concordata con
l'utente cui dovranno essere illustrate le finalità del
servizio, le caratteristiche delle prestazioni e l'ammontare
della quota di compartecipazione alla spesa che rimane a suo
carico.
Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo
sulla base di motivato parere, circa l'urgenza e la gravità del
caso, espresso dall'Assistente Sociale, controfirmato dal
dirigente responsabile del servizio.
Il programma d'intervento individualizzato potrà essere
riformulato in seguito a mutamento del bisogno sulla base delle
verifiche effettuate dall'Assistente Sociale o su comunicazione
dell'utente interessato.
Art. 13
Cessazione e sospensione del Servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene a cessare in caso
di:
- rinuncia scritta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari
fatto salvo, in quest'ipotesi,
il consenso responsabile dell'assistito;
- ricovero definitivo in istituto e/o decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- in caso di assenza prolungata dell'utente ( per almeno un
mese) senza preavviso;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali per
il raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel progetto di intervento per la
cessazione delle condizioni
che avevano richiesto l'attivazione del servizio stesso, a
seguito di motivata relazione
dell'Assistente Sociale;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali,
nel caso di mancanza delle
condizioni indispensabili per un'efficace erogazione
dell'intervento ( assenza di collaborazione,
atteggiamenti aggressivi, anche verbali, e/o lesivi
dell'incolumità o della dignità dell'operatore
da parte dell'utente e/o dei suoi familiari in forma ripetuta)
su segnalazione dell'Assistente Sociale.
Il Servizio d'Assistenza domiciliare è sospeso in caso di:
- ricovero ospedaliero temporaneo;
- assenza dell'utente che dovrà essere comunicata al Servizio
con almeno 24 ore di anticipo oppure una giornata lavorativa.
La cessazione e la sospensione del Servizio, ove necessario,
devono essere preventivamente comunicate all'utente ed
acquistano efficacia decorsi 5 giorni dalla notifica della
comunicazione.
Art. 14
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa
riferimento alla vigente normativa in materia.
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